CON IL PRESENTE STATUTO È STATA COSTITUITA L’ASSOCIAZIONE TAGES IN DATA 04/07/2014 PRESSO LO STUDIO DEL NOTAIO ERNESTO CUDIA.
L’ATTO È STATO POI SUCCESSIVAMENTE REGISTRATO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI FIRENZE IL 08/07/2014 (C.F. 94239390480).
IL 12/08/2014 LA DIREZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE HA DISPOSTO L’ISCRIZIONE DELL’ASSOCIAZIONE TAGES ALL’ANAGRAFE UNICA DELLE ONLUS A DECORRERE DAL 4/09/2014, NUMERO DI ISCRIZIONE N° 34222, SETTORE DI ATTIVITA’ 01 – ASSISENZA SOCIALE E SOCIO-SANITARIA.
ART. 1
(Denominazione e sede)
1. E’ costituita l’associazione denominata: <<TAGES>> con sede in via Pietro Maroncelli, 24, nel Comune di Firenze.
2. La variazione di sede legale, all’interno dello stesso comune, non comporta modifica statutaria ma l’obbligo di darne comunicazione agli uffici competenti.
3. Detta Associazione è regolata dalle norme del Codice Civile in materia, dal presente Statuto, nonché dalle norme previste dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.
4. L’associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualisivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS”, solo qualora l’associazione ottenga l’iscrizione in anagrafe ONLUS.
ART. 2
(Finalità)
L’Associazione è apartitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale. Nell’ottemperare al raggiungimento di tali finalità l’Associazione mira a promuovere ed applicare modelli sanitari, sociali, culturali ed educativi ispirati alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e supportati dalla letteratura scientifica. L’Associazione Tages è guidata dalla salutare forza della conoscenza nel risolvere i problemi attuali e nel promuovere il benessere. Si impegna in favore del rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, essenziali per tutelare e promuovere la Qualità della Vita delle persone, considerate nella loro interezza.
2. L’Associazione è impegnata nello sviluppo, nell’applicazione e nella diffusione di un approccio basato sull’Action-Research al fine di migliorare la Qualità della Vita sia delle persone che delle comunità. Le finalità che si propone sono in particolare:
a) la promozione, la diffusione e l’applicazione di modelli sanitari sostenibili e di conoscenze circa le cause, le opere di prevenzione e assistenza delle malattie umane e di promozione dell’agio e del benessere;
b) la riabilitazione e l’assistenza fisica, psicologica e sociale di persone affette da malattie e disturbi, con particolare riferimento a quelle oncologiche, psicologiche, senili e congenite;
c) la formazione ed il perfezionamento del personale destinato, anche indirettamente, all’assistenza medica e paramedica ed alla riabilitazione di persone colpite da malattie e disturbi;
d) la promozione e la realizzazione di interventi socio-educativi di formazione ed empowerment rivolti a singoli, nuclei familiari, istituzioni e comunità;
e) la promozione, la diffusione e l’applicazione di modelli partecipativi volti ad assicurare il carattere inclusivo dei processi decisionali delle politiche pubbliche ed il supporto alla cittadinanza;
f) la promozione e la realizzazione di attività di ricerche scientifiche, divulgative, editoriali ed informative, in riferimento alle finalità espresse dallo Statuto.
g) la promozione, la diffusione e la valorizzazione della cultura e del patrimonio culturale, in quanto risorse sociali ed economiche del territorio di appartenenza.
Costituiscono inoltre obiettivi collegati con le finalità associative:
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per finanziamento delle operazioni deliberate, utile e opportuno per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione;
b) amministrare e gestire i beni di cui l’Associazione sia proprietaria o locatrice, comodataria o comunque posseduti;
c) partecipare ad altri enti o società, costituiti o costituendi, aventi finalità analoghe alla propria;
d) stipulare convenzioni per l’affidamento in gestione di parte delle attività svolte;
e) cooperare con altri soggetti giuridici aventi fini associativi analoghi.
L’associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all’art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.
È fatto altresì divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che ciò sia previsto dalla legge o sia effettuato nei confronti di altre ONLUS costituite o costituende che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
ART. 3
(Soci)
1. Sono ammessi all’Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che ne condividano gli scopi, accettino il presente Statuto e l’eventuale Regolamento Interno e siano presentati da almeno tre Soci Ordinari o Fondatori.
2. L’ammissione all’Associazione è deliberata insindacabilmente dal Comitato Esecutivo su domanda scritta del richiedente. Nella domanda di ammissione si dovrà specificare le proprie complete generalità ed allegare un curriculum vitae, impegnandosi a versare la quota associativa nei tempi previsti. L’ammissione del candidato nelle varie categorie previste è deliberata insindacabilmente dal Comitato Esecutivo, che avrà provveduto alla verifica dei requisiti necessari.
3. Alle persone giuridiche è fatto obbligo di designare un rappresentante persona fisica, attraverso cui esercitare i diritti ed i doveri di associato. Tale rappresentante deve essere indicato nella domanda di ammissione della persona giuridica ed è soggetto individualmente al rispetto dello Statuto ed all’eventuale Regolamento Interno.
4. Fanno parte dell’Associazione le seguenti categorie di soci:
a) Soci Fondatori: coloro che hanno fondato l’Associazione. La loro qualità di socio ha carattere di perpetuità, ma è soggetta al pagamento della quota associativa.
b) Soci Ordinari: coloro che aderendo ai principi e alle finalità dell’Associazione, sono Soci Aderenti da almeno tre anni ed hanno contribuito attivamente al raggiungimento degli scopi associativi condividendo le loro specifiche competenze professionali, culturali e scientifiche.
c) Soci Aderenti: coloro che aderendo ai principi e alle finalità dell’Associazione, sono Soci Sostenitori da almeno un anno ed hanno in corso una formazione professionale, culturale e scientifica o sono impegnati professionalmente in attività e finalità congrue ed analoghe a quelle sociali.
d) Soci Sostenitori: coloro che, pur condividendo i principi e gli scopi dell’Associazione, non possono o non intendono dedicare il loro tempo e le loro professionalità al raggiungimento degli stessi, ma intendono contribuire economicamente attraverso l’iscrizione ed il pagamento della quota sociale.
e) Soci Onorari: coloro che hanno raggiunto chiara fama nei campi di interesse dell’Associazione e/o benemerenze nei confronti della stessa. La loro nomina è deliberata dal Comitato Esecutivo e ratificata dall’Assemblea dei Soci.
5. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile. L’associazione prevede una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
ART. 4
(Diritti e doveri dei soci)
1. I Soci sono tenuti al proseguimento attivo dei fini principali dell’Associazione, al rispetto della deontologia professionale e allo stabilire buoni rapporti con i colleghi.
2. Gli associati hanno diritto di essere informati, anche via e-mail, sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente Statuto e l’eventuale Regolamento Interno. In caso di atti o comportamenti che rechino pregiudizio agli scopi dell’Associazione, il Comitato Esecutivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida o esclusione dall’Associazione.
4. Gli associati svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro in ragione delle disponibilità personali.
5. Tutti i soci, ad eccezione di quelli onorari, sono tenuti al pagamento di una quota sociale annua. Il Socio che non versi la quota sociale per anni anni consecutivi viene considerato d’ufficio dimissionario.
6. Tutti i soci in regola con il pagamento annuale della quota sociale, hanno il diritto a comparire sull’annuario dell’Associazione e la facoltà di partecipare a tutte le attività nazionali ed internazionali della stessa godendone i benefici associativi.
ART. 5
(Recesso ed esclusione del socio)
1. Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione a mezzo di raccomandata o posta certificata al Comitato Esecutivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri e ai principi stabiliti dallo Statuto e dall’eventuale Regolamento Interno può essere escluso dall’Associazione.
3. L’esclusione è deliberata dal Comitato Esecutivo, con possibilità di appello all’Assemblea entro 30 giorni dalla delibera di esclusione.
ART. 6
(Organi sociali)
1. Gli organi dell’Associazione sono:
– Assemblea dei Soci;
– Comitato Esecutivo;
– Presidente;
– Vice-presidente;
– Segretario;
– Tesoriere;
– Comitato Scientifico;
– Collegio dei Revisori dei Conti;
– Collegio dei Probiviri;
– Albo dei Sostenitori Benemeriti.
2. Al fine di garantire l’indipendenza del Comitato Esecutivo e di prevenire eventuali conflitti di interesse tra gli associati, i membri del Comitato Scientifico, dell’Albo dei Sostenitori Benemeriti e del Collegio dei Revisori dei Conti non possono essere soci all’Associazione. Fanno eccezione i Soci Onorari che in quanto esclusi dall’elettorato attivo e passivo, nonché dall’obbligo di versamento della quota sociale, possono essere designati in tali organi.
3. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
ART. 7
(Assemblea dei Soci)
1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci in regola col pagamento delle quote.
2. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare anche tramite e-mail almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’indirizzo del luogo, il giorno e l’ora della prima convocazione, nonché gli argomenti dell’ordine del giorno.
3. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta scritta di almeno un terzo dei Soci Fondatori e Ordinari o quando il Comitato Esecutivo lo ritiene necessario.
4. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi. Inoltre ogni quattro anni l’Assemblea ordinaria si riunisce per il rinnovo delle cariche sociali.
5. Indipendentemente dalla qualifica tutti i soci hanno diritto di parola. Solo i Soci Fondatori e Ordinari hanno invece il diritto di elettorato attivo e passivo. Ogni Socio Fondatore e Ordinario ha diritto ad un voto. Egli o ella può anche farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, da un altro Socio Fondatore o Ordinario che sia in condizioni di intervenire, eccetto che per l’elezione delle cariche sociali o per la modifica dello Statuto. Ogni Socio Fondatore o Ordinario può essere portatore al massimo di 5 deleghe.
ART. 8
(Compiti dell’Assemblea dei Soci)
1. L’Assemblea dei Soci deve:
a) approvare il rendiconto consuntivo e preventivo sottoposto al suo esame unitamente alla relazione annuale del Presidente sul bilancio e le attività associative;
b) approvare l’importo e la scadenza della quota sociale annuale;
c) approvare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione e l’eventuale Regolamento Interno definiti dal Comitato Esecutivo;
d) deliberare in via definitiva sulla esclusione dei soci nel caso questi facciano appello alla decisione del Comitato Esecutivo;
e) deliberare su quant’altro demandatole per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Comitato Esecutivo;
2. I Soci Aderenti, Sostenitori e Onorari hanno diritto di parola, di proposta e di critica. I Soci Fondatori e Ordinari nell’ambito dell’Assemblea dei Soci o eccezionalmente riuniti separatamente procedono alla nomina del Presidente Eletto, dei Revisori dei Conti, dei Probiviri e dei membri del Comitato Direttivo e del Comitato Scientifico.
ART. 9
(Validità Assemblee)
1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
2. Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza assoluta di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti ed è presa a maggioranza relativa.
3. Per modificare lo Statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza relativa dei presenti.
4. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno la maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto.
ART. 10
(Verbalizzazione)
1. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
ART. 11
(Comitato Esecutivo)
1. Il Comitato Esecutivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 6 membri eletti dall’Assemblea tra i propri componenti aventi diritto di voto e di essere eletti.
2. Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente ed ha la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di eleggere al suo interno un Segretario, un Tesoriere ed un Vice-presidente.
3. Il Comitato Esecutivo è validamente costituito quando è presente in prima convocazione la maggioranza dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno due membri, soltanto qualora uno dei due sia il Presidente. La sua convocazione è stabilita dal Presidente. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza relativa. Ogni membro ha diritto ad un voto. A parità di voti il voto del Presidente, o quando questi voti in sua vece il Vice-presidente, vale doppio.
4. Il Comitato Esecutivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; formula le direttive per i piani di attività e le linee guida dell’Associazione in rispetto ai principi e alle finalità associative. Deve inoltre:
a) approvare il programma annuale di attività dell’Associazione e le relative previsioni di spesa;
b) deliberare sul consuntivo e sulla relazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
c) deliberare sulla determinazione delle quote sociali;
d) deliberare in genere su tutte le questioni inerenti alla gestione dell’Associazione;
f) organizzare le elezioni entro due mesi dalla scadenza delle cariche;
g) se necessario redigere e modificare il Regolamento Interno;
h) sottoporre ai membri del Comitato Scientifico i progetti in corso dell’Associazione per riceverne una supervisione scientifica, secondo le norme di cui al successivo articolo 16.
i) recepire, valutare e trasmettere all’Assemblea dei Soci i verbali e le considerazioni redatte dal Collegio dei Revisori e dal Collegio dei Probiviri.
5. Il consiglio direttivo dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
ART. 12
(Presidente)
1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Comitato Esecutivo, il Comitato Scientifico e l’Assemblea dei Soci. Convoca tali organi sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
2. Tra i poteri e le responsabilità del Presidente vi sono:
a) firmare e rappresentare legalmente dell’Associazione;
b) convocare e decidere l’ordine del giorno del Comitato Esecutivo, del Comitato Scientifico e dell’Assemblea dei Soci;
c) firmare gli atti ufficiali per rapporti sostanziali e procedurali, fatto salvo il diritto di delega per le pratiche amministrative;
d) istituire, ascoltato il parere del Comitato Esecutivo o su sua proposta, Gruppi di Studio e di Lavoro, formati da soci e non soci con le giuste competenze, per obiettivi specifici e con tempi definiti.
e) in caso di necessità e di urgenza, assumere i provvedimenti competenza del Comitato Esecutivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile;
f) disporre dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere se eletto o ratificati dal Comitato Esecutivo.
ART. 13
(Vice-presidente)
1. Il Vice-presidente, se eletto, svolge attività di supporto alle funzioni e alle responsabilità del Presidente.
2. Nel caso il Presidente sia impossibilitato a svolgere le sue funzioni, il Vice-presidente sostituisce le funzioni e le responsabilità del Presidente secondo le norme di cui al precedente articolo 12.
ART. 14
(Segretario)
1. Il Segretario, se eletto, ha il compito di assicurare la continuità operativa dell’Associazione e di coordinare le attività associative del Presidente.
2. Svolge inoltre i seguenti compiti:
a) provvede alla tenuta e all’aggiornamento del registro degli associati;
b) redige e conserva i verbali delle riunioni degli organi collegiali e del collegio arbitrale;
c) coordina le comunicazioni dell’Associazioni con i soci e i non soci.
ART. 15
(Tesoriere)
1. Il Tesoriere, se eletto, supporta il Presidente nello svolgimento delle attività di rendicontazione e bilancio dell’Associazione.
2. Svolge inoltre i seguenti compiti:
a) predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al
Comitato Direttivo ogni anno entro il mese di marzo;
b) predispone il rendiconto consuntivo, che sottopone al Comitato Direttivo;
c) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’Associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle uscite con l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti e di coloro ai quali è stata effettuata l’erogazione;
d) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, in conformità alle decisioni del comitato;
e) visiona e firma congiuntamente con il Presidente ogni operazione bancaria e finanziaria.
ART. 16
(Comitato Scientifico)
1. Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 20 membri scelti per la loro riconosciuta competenza scientifica nei settori di appartenenza. Tali settori devono corrispondere ai principi e alle finalità associative. Secondo le norme di cui al precedente articolo 6 comma 2, per escludere conflitti di interesse, i membri del Comitato Scientifico non devono appartenere all’Associazione, a meno che non abbiano la qualifica di Soci Onorari.
2. Su proposta del Comitato Esecutivo l’Assemblea valuta e ratifica la designazione dei membri del Comitato Scientifico.
3. Il Comitato Scientifico si riunisce possibilmente almeno una volta l’anno in via ordinaria ed ogni volta venga convocato in via straordinaria. Il Presidente presiede il Comitato Scientifico e convoca le riunioni ordinarie e straordinarie. Può all’occorrenza sottoporre un progetto per la sua valutazione e supervisione ad un singolo membro del Comitato Scientifico, in base alla corrispondenza del settore di appartenenza.
4. Il Comitato Scientifico ha la funzione di valutare e revisionare tutti i progetti dell’Associazione, secondo quanto segue:
a) il Comitato Esecutivo delibera a quale membro del Comitato Scientifico debba essere sottoposto il progetto associativo in essere;
b) il membro designato del Comitato Scientifico svolge attività di reviewer sul progetto assegnato e sottopone al Comitato Esecutivo le sue valutazioni;
c) il Comitato Esecutivo utilizza tali review per implementare il progetto in essere e per valutare la sua scientificità ed eventuale prosecuzione.
5. Il Comitato Scientifico può inoltre suggerire nuovi modelli teorici, metodologici e applicativi come riferimento auspicabile delle attività e finalità dell’Associazione.
ART. 17
(Collegio dei Revisori dei Conti)
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, se costituito, è composto da tre membri effettivi ed uno supplente. Secondo le norme di cui al precedente articolo 6 comma 2, non devono appartenere all’Associazione, a meno che non abbiano la qualifica di Soci Onorari.
2. Su proposta del Comitato Esecutivo l’Assemblea valuta e ratifica la designazione dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Il Collegio svolge attività di controllo amministrativo e contabile sull’attività di gestione dell’Associazione. Deve in particolare:
a) accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle risultanze della stessa;
b) redigere la propria relazione sul bilancio consuntivo;
c) vigilare sull’osservanza delle leggi e dello Statuto.
4. La durata della carica è di quattro anni ed è rinnovabile.
ART. 18
(Collegio dei Probiviri)
1. Il Collegio dei Probiviri, se costituito, è composto da tre membri eletti dall’Assemblea dei Soci tra i Soci Fondatori o Ordinari. La durata della carica è di quattro anni ed è rinnovabile.
2. Su proposta del Comitato Esecutivo l’Assemblea valuta e ratifica la designazione dei membri del Collegio dei Probiviri.
3. Il Collegio dei Probiviri è responsabile del rispetto del regolamento dell’Assemblea, propone al Comitato Esecutivo le sanzioni per il suo mancato rispetto, e in generale svolge funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell’Associazione. Il Collegio dei Probiviri può richiamare informalmente, quindi richiamare formalmente, poi fare richiesta al Comitato Esecutivo di sospensione per un periodo determinato il socio che non rispetti lo Statuto, l’eventuale Regolamento Interno dell’Assemblea, nonché la deontologia professionale richiesta dallo svolgimento delle sue funzioni.
4. ll Collegio dei Probiviri arbitra inappellabilmente le vertenze sorte nell’ambito dell’Associazione e che interessino uno o più soci.
ART. 19
(Albo dei Sostenitori Benemeriti)
1. L’Albo dei Sostenitori Benemeriti è composto da tutti coloro che tramite donazioni e lasciti hanno contribuito economicamente al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità associative. Secondo le norme di cui al precedente articolo 6 comma 2 tali figure, per escludere conflitti di interesse, non devono essere soci dell’Associazione.
2. Su proposta del Comitato Esecutivo, l’Assemblea delibera l’iscrizione di chi ha effettuato donazioni e lasciati nell’Albo dei Sostenitori Benemeriti. Tale qualifica ha carattere di perpetuità. In caso di atti o comportamenti che rechino pregiudizio agli scopi dell’Associazione, il Comitato Esecutivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida o espulsione dall’Albo dei Sostenitori Benemeriti.
ART. 20
(Risorse economiche)
1. Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
a) contributi e quote associative;
b) donazioni e lasciti;
c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del D.lgs. 460/97.
3. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
4. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
ART. 21
(Rendiconto economico-finanziario)
1. Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Comitato Esecutivo e approvato dall’Assemblea dei Soci ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 10 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo dev’essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
ART. 22
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 9 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.
L’associazione avrà l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS costituite o costituende o organizzazioni a fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 23
(Disposizioni finali)
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.